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. BOSCHI, FORESTE E TERRITORI
MONTANI A) Norme generali
L. 21 novembre 2000, n. 353
(1). Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2000, n. 280.
Capo I -
Previsione, prevenzione e lotta attiva
1. Finalità e
princìpi.
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate
alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e
costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Per il perseguimento delle
finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo
coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva
contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto
delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonché attività di formazione, informazione ed educazione
ambientale. 3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio
della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla
presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture
statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su
richiesta delle medesime e previe opportune intese.
2.
Definizione.
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con
suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,
comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste
all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti
e pascoli limitrofi a dette aree.
3. Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
1. Le regioni approvano il piano regionale per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di
direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si
avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di
protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», ovvero, fino alla
effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito
denominato «Dipartimento», del Corpo forestale dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata «Conferenza unificata». 2. Le regioni approvano il
piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione
delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1. 3.
Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause
determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse
dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita
cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate
con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle
tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio
boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai
venti; e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e
sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la
previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso
sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la
localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; i) la
consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati
spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico; l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del
bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato
rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n)
le attività informative; o) la previsione economico-finanziaria delle
attività previste nel piano stesso. 4. In caso di inadempienza delle
regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza,
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,
del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone,
anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo
spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture
operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. 5.
Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci,
a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle
regioni.
4. Previsione e prevenzione del rischio di incendi
boschivi.
1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), delle aree e
dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di
pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei
dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui
all'articolo 7. 2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in
essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco
d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni
conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di
controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in
generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché
interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale
degli ambienti naturali e forestali. 3. Le regioni programmano le
attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono
altresì, nell'àmbito dell'attività di prevenzione, concedere
contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di
pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate
alla prevenzione degli incendi boschivi. 4. Le regioni provvedono
altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a
rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze
in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto
del grado di rischio di incendio boschivo del territorio. 5. Le
province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di
previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle
regioni.
5. Attività formative.
1. Ai fini della
crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in
attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono,
d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e grado. 2. Le regioni curano, anche in forma
associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico
rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione,
prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi. 3.
Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono
avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
6. Attività informative.
1. Le
amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi
della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in
merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme
comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione
del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e
degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
7. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. Gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le
attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e
spegnimento con mezzi da terra e aerei. 2. Ai fini di cui al comma 1,
l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il
Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale,
avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività
aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato,
assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e
all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa
del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. 3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali
istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei
periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate
permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e
dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a
terra: a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di
programma; b) di personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di
adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica
qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco; c) di
risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità,
richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo
in dipendenza delle proprie esigenze; d) di mezzi aerei di altre
regioni in base ad accordi di programma. 4. Su richiesta delle regioni,
il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo
procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3. 5. Le
regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini
dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento
degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del
Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi
del Corpo medesimo. 6. Il personale stagionale utilizzato dalle
regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge
deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui
all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di
maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al
personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui
all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire
compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di
riduzione delle aree percorse dal fuoco.
8. Aree naturali
protette.
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3
prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le
disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti
gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello
Stato. 2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è
predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con
le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo
forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del
piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3. 3. Le attività
di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree
naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle
province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni
stabilite dalle regioni. 4. Le attività di lotta attiva per le aree
naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità
previste dall'articolo 7.
9. Attività di monitoraggio e
relazione al Parlamento.
1. Il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge
attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente
legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di
quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della
legge stessa.
Capo II - Funzioni amministrative e
sanzioni
10. Divieti, prescrizioni e sanzioni.
1. Le zone
boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una destinazione diversa da quella preesistente
all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la
costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree
e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni
dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente
richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità
dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli,
la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi
i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data
precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti
a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate
per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla
regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di
dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli
delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. 2. I
comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del
piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite
apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei
predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo
pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i
comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative
perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione
delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che
siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun
divieto, dal medesimo comma 1. 3. Nel caso di trasgressioni al divieto
di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo,
non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso
di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si
applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non
superiore a lire 800.000. 4. Nel caso di trasgressioni al divieto di
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica
l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n.
47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile. 5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo
potenzialmente l'innesco di incendio. 6. Per le trasgressioni ai
divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore
a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il
responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7,
commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma
5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di
cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o
del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività. 8. In ogni caso si applicano le disposizioni
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al
risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono
l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei
danni al soprassuolo e al suolo.
11. Modifiche al codice
penale.
1. (2). 2. All'articolo 424, primo comma, del codice
penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di
fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,». 3. All'articolo
424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423». 4.
(3). 5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai
due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli
articoli 423 e 424». 6. All'articolo 425 del codice penale, il numero
5) è abrogato. 7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale,
dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori
delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo
423-bis,».
(2) Aggiunge l'art. 423-bis al codice penale. (3)
Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 424 del codice
penale.
Capo III - Disposizioni finanziarie, abrogazione di
norme ed entrata in vigore
12. Disposizioni finanziarie.
1.
Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle
destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle
amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali
di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base
del centro di responsabilità n. 20 «Protezione civile» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per analoga destinazione. 2. In sede di prima
applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di
cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2,
lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di
lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite
proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario
forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato,
e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al
rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale
boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio
precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le
regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla
presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. A
decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni
di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma
2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra
le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2. 4.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi
all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei
limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi
competenti. 5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai
fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10,
comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere
nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la protezione
civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per la successiva assegnazione
all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge. 7. Il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla
effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una
ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla
presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in
parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di
assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si
provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di
assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative
somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo per la
protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate,
mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della
presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di
pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli
interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento.
13. Norme abrogate ed
entrata in vigore.
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con
la presente legge e in particolare: a) la legge 1º marzo 1975, n. 47,
recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi; b) il
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione
civile. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |