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Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
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Capo VIII - Protezione civile
Art. 107.
Funzioni mantenute allo
Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo
nazionale i compiti relativi:
a)
all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività
delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle
regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla
revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di
emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con
le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi
di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a
persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e'
intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla
lettera b);
d) alla determinazione dei
criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme
generali di sicurezza per le attività industriali, civili e
commerciali;
f) alle funzione operative
riguardanti:
1)
gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie
ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza
in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente,
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con
mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla
previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere
a), d), e), e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono
esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata.
Art.
108.
Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative
non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono
conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a)
sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli
indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi
urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi
calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli
interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni
di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi
boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f)
del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversità atmosferica, ivi
compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per
l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.
b) sono attribuite alle province
le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito
provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali,
con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani
provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla
predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le
funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito
comunale, delle attività di previsione e degli interventi di
prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani
regionali;
2) all'adozione di tutti i
provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani
comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme
associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza
sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione
civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato
di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.
Art.
109.
Riordino di strutture e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1.
Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono
ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la
protezione civile;
b) il Comitato operativo della
protezione civile.
2.
Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11
e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino delle
seguenti strutture:
a) Direzione generale della
protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero
dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
c) Dipartimento della protezione
civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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