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Istituzione del servizio
nazionale della protezione civile (SNPC)
Quello che segue è
solo un sunto degli articoli e dei concetti più importanti
(per quanto riguarda l’argomento
trattato da questo manuale) della legge 225.
Ø
Art. 1 – Finalità: tutelare l’integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da
altri eventi calamitosi.
Ø
Art. 2 – Gli eventi si distinguono
in:
a.
eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria
b.
eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per
loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria
c.
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per
intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari
Ø
Art. 3 – Le attività di protezione
civile sono:
1.
previsione
2.
prevenzione
3.
soccorso
4.
superamento dell’emergenza
Ø
Art. 5 – Al verificarsi degli eventi il
Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza. Per l’attuazione degli
interventi di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in
deroga ad ogni disposizione vigente.
Ø
Art. 6 – Le componenti del SNPC sono:
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e
le comunità montane, gli enti pubblici, la comunità scientifica,
ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, nonché i
cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile.
Ø
Art. 11 – Costituiscono strutture
operative nazionali del SNPC:
a.
il corpo dei vigili del fuoco
b.
le forze armate
c.
le forze di polizia
d.
il corpo forestale dello Stato
e.
i servizi tecnici nazionali
f.
i gruppi nazionali di ricerca scientifica
g.
la Croce rossa italiana
h.
le strutture del servizio sanitario nazionale
i.
le organizzazioni di volontariato
j.
il corpo nazionale soccorso alpino
Ø
Art. 12 – Le regioni provvedono alla
predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione
e prevenzione.
Ø
Art. 13 – Le province assicurano
rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la
protezione civile, e la predisposizione e realizzazione di programmi
provinciali di previsione e prevenzione.
Ø
Art. 14 – Il prefetto predispone il
piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della
provincia e ne cura l’attuazione; a seguito della dichiarazione
dello stato di emergenza opera quale delegato del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ø
Art. 15 – Il sindaco è autorità comunale
di protezione civile.
Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza e provvede
agli interventi necessari.
Quando l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a
disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre
forze e strutture al prefetto.
Ø Art.
18
– Il SNPC assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di
previsione, prevenzione e soccorso. A tal fine ne riconosce e
stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. (vedi anche D.P.R.
194/01)
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