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Protezione Civile

Manuale operativo

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile (SNPC)

Quello che segue è solo un sunto degli articoli e dei concetti più importanti

(per quanto riguarda l’argomento trattato da questo manuale) della legge 225.

Ø Art. 1 – Finalità: tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Ø Art. 2 – Gli eventi si distinguono in:

a. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria

b. eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria

c. calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

Ø Art. 3 – Le attività di protezione civile sono:

1. previsione

2. prevenzione

3. soccorso

4. superamento dell’emergenza

Ø Art. 5 – Al verificarsi degli eventi il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza.  Per l’attuazione degli interventi di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente.

Ø      Art. 6 – Le componenti del SNPC sono: le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, gli enti pubblici, la comunità scientifica, ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata, nonché i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile.

Ø Art. 11 – Costituiscono strutture operative nazionali del SNPC:

a. il corpo dei vigili del fuoco

b. le forze armate

c. le forze di polizia

d. il corpo forestale dello Stato

e. i servizi tecnici nazionali

f. i gruppi nazionali di ricerca scientifica

g. la Croce rossa italiana

h. le strutture del servizio sanitario nazionale

i. le organizzazioni di volontariato

j. il corpo nazionale soccorso alpino

Ø Art. 12 – Le regioni provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione.

Ø Art. 13 – Le province assicurano rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, e la predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione.

Ø Art. 14 – Il prefetto predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l’attuazione; a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza opera quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ø Art. 15 – Il sindaco è autorità comunale di protezione civile.  Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza e provvede agli interventi necessari.  Quando l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto.

Ø  Art. 18 – Il SNPC assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di previsione, prevenzione e soccorso.  A tal fine ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento. (vedi anche D.P.R. 194/01)

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