ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE
Via F. Baracca, 209 - 50127 Firenze Tel. 055/374.887 Fax 055/375.002
email: segreteria@anpas.org

 

logo

Protezione Civile

Manuale operativo

Il regolamento nazionale A.N.P.AS. di protezione civile

(Approvato dal Consiglio Nazionale A.N.P.AS. del 21 aprile 2001)

Art.1

L’A.N.P.AS. svolge attività di Protezione Civile direttamente o attraverso le Associazioni aderenti che, in possesso dei requisiti, manifestino la volontà di svolgere tale servizio con il coordinamento e nelle regole che l’A.N.P.AS. stessa si è data.

Art.2

La Direzione Nazionale si doterà, per attuare operativamente l’attività di protezione civile, di un apposito settore.  Il Responsabile Nazionale di Protezione Civile viene nominato dalla Direzione Nazionale, su indicazione del Presidente nazionale, e ne entra a far parte di diritto.

Le Associazioni che ne fanno parte si impegnano ad applicare integralmente il presente regolamento.

ORGANI

Art.3

Il compito dell’area nazionale di Protezione Civile è di coordinare, dirigere e gestire tutte le attività afferenti a tale settore operativo dell’A.N.P.AS..

È composta da:

·     Commissione Nazionale Protezione Civile............. (CNPC)

·     Responsabile Nazionale Protezione Civile............. (RNPC)

·     Responsabile Operativo Nazionale............. (RON)

·     Staff di Coordinamento Operativo Nazionale............. (SCON)

·     Sala Operativa Nazionale............. (SON)

·     Segreteria Nazionale di Settore. (SNS)

 

·     Responsabile Regionale Protezione Civile............. (RRPC)

·     Staff di Coordinamento Operativo Regionale............. (SCOR)

·     Sala Operativa Regionale............. (SOR)

·     Segreteria Regionale............. (SR)

Art.4

Il Responsabile Nazionale presiede la Commissione Nazionale di Protezione Civile, ha compiti di coordinamento ed indirizzo politico, propone le strategie di intervento e di investimento, rappresenta la struttura nazionale di Protezione Civile dell’A.N.P.AS. ad ogni livello;  nomina il Responsabile della Centrale Operativa Nazionale.

Art.5

La Commissione Nazionale di Protezione Civile è presieduta dal Responsabile Nazionale di Protezione Civile, è composta dai responsabili di Protezione Civile di tutti i Comitati regionali, dal Responsabile della Sala Operativa Nazionale e dai Consiglieri Nazionali che hanno espressamente scelto di partecipare a questo gruppo, nomina il Responsabile Operativo Nazionale.

Art.6

Il Responsabile Operativo Nazionale ha un ruolo di coordinamento e di indirizzo all’interno dell’area di Protezione Civile Nazionale, è il riferimento per i Responsabili Regionali di Protezione Civile, è all’interno dello Staff di Coordinamento Operativo, è all’interno della Commissione Nazionale di Protezione Civile.

Art.7

Lo Staff di Coordinamento Operativo Nazionale è composto dal responsabile Nazionale, dal Responsabile Operativo Nazionale, dal Responsabile della Sala Operativa Nazionale, da collaboratori nominati dal Responsabile Nazionale.

In caso di intervento operativo si avvale inoltre della collaborazione del/dei Responsabili Regionali di Protezione Civile interessati o loro delegati.

Art.8

Sono compiti dello SCON:

·     sviluppare e mantenere la struttura di Protezione Civile A.N.P.AS.;

·     attivare la Sala Operativa Nazionale e disporne la chiusura;

·     disporre il sopralluogo nelle aree interessate dall’evento e disporre gli invii necessari;

·     proporre progetti di previsione e prevenzione;

·     indicare strategie e modalità di impiego degli obiettori di coscienza in accordo con il Responsabile Nazionale Servizio Civile A.N.P.AS.;

·     concordare con i Responsabili Regionali di Protezione Civile le modalità dell’intervento;

·     svolgere funzioni sostitutive rispetto ai Comitati Regionali, ove gli stessi non siano in grado o non intendano garantire la gestione dell’intervento.

Art.9

La Sala Operativa Nazionale:

·     è coordinata dal Responsabile della Sala Operativa Nazionale che attiva un’idonea struttura in H24;

·     viene attivata dallo SCON, rimane aperta H24 sino al termine delle necessità di coordinamento nazionale;

·     mantiene i contatti con tutti i Comitati Regionali interessati, aggiorna tempestivamente in merito all’evolversi degli eventi ed impartisce disposizioni operative del caso;

·     mantiene contatti con le Istituzioni preposte all’attivazione dell’emergenza;

·     può dotarsi di strutture mobili da dislocare sul territorio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in sede locale ove se ne ravvisi la necessità;

·     alla Sala Operativa Nazionale fa carico la diramazione di comunicati stampa nazionali nella prima fase dell’intervento operativo.

Art.10

La Segreteria Nazionale di Settore è coordinata dal Responsabile della Sala Operativa Nazionale.

Ha funzioni di riferimento tecnico durante il normale corso dell’anno, svolgendo funzioni di segreteria organizzativa, per conto dello SCON, svolge funzioni di banca dati ed è a disposizione dei Comitati Regionali come riferimento del settore Protezione Civile.

ISCRIZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.11

Le Associazioni già iscritte all’A.N.P.AS. che intendano iscriversi al settore Protezione Civile, dovranno compilare un modulo prestampato, a disposizione dei Comitati Regionali, firmato dal Presidente dell’Associazione.

Art.12

Tale domanda dovrà essere inviata al Comitato Regionale di appartenenza che, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta e previa verifica dei requisiti darà parere favorevole o contrario, salvo per quelle Associazioni che al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento siano già iscritte.

Art.13

In caso di parere favorevole il Comitato Regionale inoltrerà copia dell’idonea documentazione alla Segreteria Nazionale di Settore.

In caso di rifiuto all’iscrizione, l’Associazione potrà, entro 30 giorni, ricorrere al parere del Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale di competenza, che entro 60 giorni darà un parere definitivo e vincolante.

Art.14

Il requisito fondamentale per iscriversi all’area di Protezione Civile è quello di essere un’organizzazione aderente all’A.N.P.AS. che si impegna ad adottare la divisa nazionale di protezione civile, quando definita (fino ad esaurimento delle scorte potrà essere utilizzata quella in dotazione, purché riportante la simbologia A.N.P.AS.) e la livrea nazionale A.N.P.AS. sui mezzi.

Art.15

L’impiego operativo delle Associazioni iscritte nel settore di Protezione Civile dell’A.N.P.AS. avverrà secondo disposizioni della SON, che in accordo con il RON indicherà, di volta in volta, le attrezzature e le dotazioni necessarie.

Art.16

L’eventuale revoca dell’iscrizione alla Protezione Civile da parte di un’Associazione, firmata dal Presidente, deve essere spedita al Comitato Regionale di competenza che ne spedirà copia alla SNS per l’aggiornamento degli archivi.

Art.17

L’espulsione di un’Associazione dal settore di Protezione Civile, dopo tutti i tentativi di conciliazione, è decretata, per gravi inadempienze, dal Comitato Regionale di competenza, che ne informerà l’Associazione stessa e la SNS.

Art.18

Avverso il provvedimento di espulsione l’Associazione interessata potrà ricorrere interpellando il Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale di appartenenza, il quale entro 60 giorni darà parere definitivo e vincolante.

Art.19

Il RON, o suo delegato che in quel momento ha compito di coordinamento, ha facoltà di allontanare un’Associazione o i suoi volontari dalla zona di intervento, con una relazione scritta informerà il Comitato Regionale di competenza dell’Associazione stessa.

Nella relazione dovranno essere descritte le motivazioni e le gravi inadempienze compiute.

Art.20

Avverso il provvedimento di allontanamento l’Associazione interessata potrà ricorrere interpellando il Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale di appartenenza, il quale entro 60 giorni darà parere definitivo e vincolante.

Art.21

Le Associazioni si impegnano a formare i volontari secondo norme e percorsi comuni, tramite corsi regionali o nazionali, come da indicazioni della Commissione Nazionale di Protezione Civile.

Art.22

I volontari, inviati dalle Associazioni in zona operativa, sia essa di emergenza vera o simulata, devono essere maggiorenni, preparati e idonei ad operare.

La documentazione relativa dovrà essere in possesso e reperibile presso l’Associazione di appartenenza.

Art.23

Le Associazioni accettano i vari livelli di coordinamento nazionale, regionale o locale e si impegnano a rispettarli, in particolare durante gli interventi operativi.

Art.24

Le Associazioni, oltre a quanto richiesto all’atto della domanda, dovranno ogni anno e ad ogni consistente variazione, inviare al proprio Comitato regionale il censimento delle risorse di uomini e mezzi e quant’altro sia necessario evidenziare.

Art.25

Le Associazioni si impegnano a mettere a disposizione della Protezione Civile dell’A.N.P.AS. le risorse dichiarate nel censimento.

Le attrezzature strumentali dovranno essere supportate da personale dell’Associazione proprietaria, in grado di assicurare un’utilizzazione ottimale, salvo diversi accordi con la stessa Associazione.

Art.26

I volontari impegnati nelle operazioni di Protezione Civile dovranno essere dotati di:

·      autosufficienza logistica;

·     radio su frequenza in assegnazione COPASS (intera frequenza aggiornata), almeno sugli autoveicoli;

·     supporti logistici con impiantistica a norma di legge e dei regolamenti A.N.P.AS.;

·     idonea copertura assicurativa.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Art.27

La SON dirama i codici di allertamento, sentito il RON, ai Comitati Regionali (o direttamente alle Associazioni in mancanza di coordinamento regionale) e da questi alle Associazioni operanti sul territorio.

I codici di allertamento che accompagnano tutte le procedure nazionali, regionali e locali sono:

·     Codice BIANCO:............. informativa

·     Codice VERDE:............. attenzione

·     Codice GIALLO:............. preallarme

·     Codice ROSSO:............. allarme

Art.28

Per una corretta funzionalità ogni Comitato Regionale dovrà individuare all’interno dei propri contingenti operativi, comunicandolo alla struttura di attivazione, le seguenti figure di comando, quando presenti:

·      Coordinatore Regionale (Responsabile Regionale o suo delegato)

·     Capo nucleo

·      Responsabile Tecnico

·      Responsabile Sanitario

·      Responsabile Medico

·      Responsabile delle Comunicazioni

Art.29

I Comitati Regionali sono tenuti a strutturare le proprie Segreterie Regionali di Protezione Civile con una standardizzazione dell’organizzazione e della modulistica definita nell’allegato tecnico al presente Regolamento, oltre a quella relativa ai dettati degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 ugualmente descritta nell’allegato tecnico al presente regolamento.

Art.30

I Responsabili Regionali dovranno annualmente redigere una relazione sulle attività di Protezione Civile svolte nell’ambito del Comitato Regionale. Dovranno altresì presentare la programmazione delle attività previste per l’anno successivo, dandone conoscenza alle strutture nazionali di coordinamento.

Art.31

Le Associazioni aderenti al settore di Protezione Civile dell’A.N.P.AS. si impegnano ad informare regolarmente i Responsabili di Protezione Civile del Comitato Regionale di competenza sulle attività e sui progetti in essere che le coinvolgono.

Per informazioni

Per qualsiasi informazione o richiesta scrivi al Webmaster