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(Approvato dal Consiglio Nazionale A.N.P.AS. del 21 aprile
2001)
Art.1
L’A.N.P.AS. svolge attività di
Protezione Civile direttamente o attraverso le Associazioni aderenti
che, in possesso dei requisiti, manifestino la volontà di svolgere
tale servizio con il coordinamento e nelle regole che l’A.N.P.AS.
stessa si è data.
Art.2
La Direzione Nazionale si doterà,
per attuare operativamente l’attività di protezione civile, di un
apposito settore. Il
Responsabile Nazionale di Protezione Civile viene nominato dalla
Direzione Nazionale, su indicazione del Presidente nazionale, e ne
entra a far parte di diritto.
Le Associazioni che ne fanno
parte si impegnano ad applicare integralmente il presente
regolamento.
ORGANI
Art.3
Il compito dell’area nazionale di
Protezione Civile è di coordinare, dirigere e gestire tutte le
attività afferenti a tale settore operativo dell’A.N.P.AS..
È composta da:
·
Commissione Nazionale Protezione Civile............. (CNPC)
·
Responsabile Nazionale Protezione Civile............. (RNPC)
·
Responsabile Operativo Nazionale............. (RON)
· Staff di
Coordinamento Operativo Nazionale............. (SCON)
· Sala
Operativa Nazionale............. (SON)
· Segreteria
Nazionale di Settore.
(SNS)
·
Responsabile Regionale Protezione Civile............. (RRPC)
· Staff di
Coordinamento Operativo Regionale............. (SCOR)
· Sala
Operativa Regionale............. (SOR)
· Segreteria
Regionale.............
(SR)
Art.4
Il Responsabile Nazionale
presiede la Commissione Nazionale di Protezione Civile, ha compiti
di coordinamento ed indirizzo politico, propone le strategie di
intervento e di investimento, rappresenta la struttura nazionale di
Protezione Civile dell’A.N.P.AS. ad ogni livello; nomina il Responsabile della
Centrale Operativa Nazionale.
Art.5
La Commissione Nazionale di
Protezione Civile è presieduta dal Responsabile Nazionale di
Protezione Civile, è composta dai responsabili di Protezione Civile
di tutti i Comitati regionali, dal Responsabile della Sala Operativa
Nazionale e dai Consiglieri Nazionali che hanno espressamente scelto
di partecipare a questo gruppo, nomina il Responsabile Operativo
Nazionale.
Art.6
Il Responsabile Operativo
Nazionale ha un ruolo di coordinamento e di indirizzo all’interno
dell’area di Protezione Civile Nazionale, è il riferimento per i
Responsabili Regionali di Protezione Civile, è all’interno dello
Staff di Coordinamento Operativo, è all’interno della Commissione
Nazionale di Protezione Civile.
Art.7
Lo Staff di Coordinamento
Operativo Nazionale è composto dal responsabile Nazionale, dal
Responsabile Operativo Nazionale, dal Responsabile della Sala
Operativa Nazionale, da collaboratori nominati dal Responsabile
Nazionale.
In caso di intervento operativo
si avvale inoltre della collaborazione del/dei Responsabili
Regionali di Protezione Civile interessati o loro delegati.
Art.8
Sono compiti dello SCON:
· sviluppare
e mantenere la struttura di Protezione Civile A.N.P.AS.;
· attivare la
Sala Operativa Nazionale e disporne la chiusura;
· disporre il
sopralluogo nelle aree interessate dall’evento e disporre gli invii
necessari;
· proporre
progetti di previsione e prevenzione;
· indicare
strategie e modalità di impiego degli obiettori di coscienza in
accordo con il Responsabile Nazionale Servizio Civile
A.N.P.AS.;
· concordare
con i Responsabili Regionali di Protezione Civile le modalità
dell’intervento;
· svolgere
funzioni sostitutive rispetto ai Comitati Regionali, ove gli stessi
non siano in grado o non intendano garantire la gestione
dell’intervento.
Art.9
La Sala Operativa Nazionale:
· è
coordinata dal Responsabile della Sala Operativa Nazionale che
attiva un’idonea struttura in H24;
· viene
attivata dallo SCON, rimane aperta H24 sino al termine delle
necessità di coordinamento nazionale;
· mantiene i
contatti con tutti i Comitati Regionali interessati, aggiorna
tempestivamente in merito all’evolversi degli eventi ed impartisce
disposizioni operative del caso;
· mantiene
contatti con le Istituzioni preposte all’attivazione
dell’emergenza;
· può dotarsi
di strutture mobili da dislocare sul territorio per lo svolgimento
delle funzioni di coordinamento in sede locale ove se ne ravvisi la
necessità;
· alla Sala
Operativa Nazionale fa carico la diramazione di comunicati stampa
nazionali nella prima fase dell’intervento operativo.
Art.10
La Segreteria Nazionale di
Settore è coordinata dal Responsabile della Sala Operativa
Nazionale.
Ha funzioni di riferimento
tecnico durante il normale corso dell’anno, svolgendo funzioni di
segreteria organizzativa, per conto dello SCON, svolge funzioni di
banca dati ed è a disposizione dei Comitati Regionali come
riferimento del settore Protezione Civile.
ISCRIZIONE DA PARTE DELLE
ASSOCIAZIONI
Art.11
Le Associazioni già iscritte
all’A.N.P.AS. che intendano iscriversi al settore Protezione Civile,
dovranno compilare un modulo prestampato, a disposizione dei
Comitati Regionali, firmato dal Presidente dell’Associazione.
Art.12
Tale domanda dovrà essere inviata
al Comitato Regionale di appartenenza che, entro 60 giorni dal
ricevimento della richiesta e previa verifica dei requisiti darà
parere favorevole o contrario, salvo per quelle Associazioni che al
momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento siano già
iscritte.
Art.13
In caso di parere favorevole il
Comitato Regionale inoltrerà copia dell’idonea documentazione alla
Segreteria Nazionale di Settore.
In caso di rifiuto
all’iscrizione, l’Associazione potrà, entro 30 giorni, ricorrere al
parere del Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale di
competenza, che entro 60 giorni darà un parere definitivo e
vincolante.
Art.14
Il requisito fondamentale per
iscriversi all’area di Protezione Civile è quello di essere
un’organizzazione aderente all’A.N.P.AS. che si impegna ad adottare
la divisa nazionale di protezione civile, quando definita (fino ad
esaurimento delle scorte potrà essere utilizzata quella in
dotazione, purché riportante la simbologia A.N.P.AS.) e la livrea
nazionale A.N.P.AS. sui mezzi.
Art.15
L’impiego operativo delle
Associazioni iscritte nel settore di Protezione Civile
dell’A.N.P.AS. avverrà secondo disposizioni della SON, che in
accordo con il RON indicherà, di volta in volta, le attrezzature e
le dotazioni necessarie.
Art.16
L’eventuale revoca
dell’iscrizione alla Protezione Civile da parte di un’Associazione,
firmata dal Presidente, deve essere spedita al Comitato Regionale di
competenza che ne spedirà copia alla SNS per l’aggiornamento degli
archivi.
Art.17
L’espulsione di un’Associazione
dal settore di Protezione Civile, dopo tutti i tentativi di
conciliazione, è decretata, per gravi inadempienze, dal Comitato
Regionale di competenza, che ne informerà l’Associazione stessa e la
SNS.
Art.18
Avverso il provvedimento di
espulsione l’Associazione interessata potrà ricorrere interpellando
il Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale di appartenenza, il
quale entro 60 giorni darà parere definitivo e vincolante.
Art.19
Il RON, o suo delegato che in
quel momento ha compito di coordinamento, ha facoltà di allontanare
un’Associazione o i suoi volontari dalla zona di intervento, con una
relazione scritta informerà il Comitato Regionale di competenza
dell’Associazione stessa.
Nella relazione dovranno essere
descritte le motivazioni e le gravi inadempienze compiute.
Art.20
Avverso il provvedimento di
allontanamento l’Associazione interessata potrà ricorrere
interpellando il Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale di
appartenenza, il quale entro 60 giorni darà parere definitivo e
vincolante.
Art.21
Le Associazioni si impegnano a
formare i volontari secondo norme e percorsi comuni, tramite corsi
regionali o nazionali, come da indicazioni della Commissione
Nazionale di Protezione Civile.
Art.22
I volontari, inviati dalle
Associazioni in zona operativa, sia essa di emergenza vera o
simulata, devono essere maggiorenni, preparati e idonei ad
operare.
La documentazione relativa dovrà
essere in possesso e reperibile presso l’Associazione di
appartenenza.
Art.23
Le Associazioni accettano i vari
livelli di coordinamento nazionale, regionale o locale e si
impegnano a rispettarli, in particolare durante gli interventi
operativi.
Art.24
Le Associazioni, oltre a quanto
richiesto all’atto della domanda, dovranno ogni anno e ad ogni
consistente variazione, inviare al proprio Comitato regionale il
censimento delle risorse di uomini e mezzi e quant’altro sia
necessario evidenziare.
Art.25
Le Associazioni si impegnano a
mettere a disposizione della Protezione Civile dell’A.N.P.AS. le
risorse dichiarate nel censimento.
Le attrezzature strumentali
dovranno essere supportate da personale dell’Associazione
proprietaria, in grado di assicurare un’utilizzazione ottimale,
salvo diversi accordi con la stessa Associazione.
Art.26
I volontari impegnati nelle
operazioni di Protezione Civile dovranno essere dotati di:
·
autosufficienza logistica;
· radio su
frequenza in assegnazione COPASS (intera frequenza aggiornata),
almeno sugli autoveicoli;
· supporti
logistici con impiantistica a norma di legge e dei regolamenti
A.N.P.AS.;
· idonea
copertura assicurativa.
REQUISITI
ORGANIZZATIVI
Art.27
La SON dirama i codici di
allertamento, sentito il RON, ai Comitati Regionali (o direttamente
alle Associazioni in mancanza di coordinamento regionale) e da
questi alle Associazioni operanti sul territorio.
I codici di allertamento che
accompagnano tutte le procedure nazionali, regionali e locali
sono:
· Codice
BIANCO:.............
informativa
· Codice
VERDE:.............
attenzione
· Codice
GIALLO:.............
preallarme
· Codice
ROSSO:.............
allarme
Art.28
Per una corretta funzionalità
ogni Comitato Regionale dovrà individuare all’interno dei propri
contingenti operativi, comunicandolo alla struttura di attivazione,
le seguenti figure di comando, quando presenti:
·
Coordinatore Regionale (Responsabile Regionale o suo
delegato)
· Capo
nucleo
·
Responsabile Tecnico
·
Responsabile Sanitario
·
Responsabile Medico
·
Responsabile delle Comunicazioni
Art.29
I Comitati Regionali sono tenuti
a strutturare le proprie Segreterie Regionali di Protezione Civile
con una standardizzazione dell’organizzazione e della modulistica
definita nell’allegato tecnico al presente Regolamento, oltre a
quella relativa ai dettati degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001
ugualmente descritta nell’allegato tecnico al presente
regolamento.
Art.30
I Responsabili Regionali dovranno
annualmente redigere una relazione sulle attività di Protezione
Civile svolte nell’ambito del Comitato Regionale. Dovranno altresì
presentare la programmazione delle attività previste per l’anno
successivo, dandone conoscenza alle strutture nazionali di
coordinamento.
Art.31
Le
Associazioni aderenti al settore di Protezione Civile dell’A.N.P.AS.
si impegnano ad informare regolarmente i Responsabili di Protezione
Civile del Comitato Regionale di competenza sulle attività e sui
progetti in essere che le coinvolgono.
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